Una sentenza pilota, una novità perchè per la prima volta collega la morte di un militare all’esposizione a radiazioni all’interno di un poligono.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

N. 1425/01

Udito nella pubblica udienza del 17 luglio 2001, con l’assistenza del Segretario Dott. Stefano Mizgur, il difensore del ricorrente avv.Antonella SCHIRRIPA del Foro di Roma.
Visto il ricorso iscritto al n.17208 (ex n.11546) del registro di Segreteria;
Visti gli atti di causa;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da MICHELINI Calisto, nato il 24.4.1918, avverso il Decreto del Ministero della Difesa n.79 in data 29.1.1980.
Ritenuto in

FATTO

Con il decreto impugnato il Ministero della Difesa respingeva l’istanza proposta da Michelini Calisto, meglio specificato in epigrafe, al fine di conseguire il beneficio pensionistico privilegiato indiretto per la morte del figlio Lorenzo avvenuta in data 8.7.1977 in costanza di servizio militare.
Dalla documentazione allegata al fascicolo di causa risulta che Lorenzo Michelini, nel periodo di servizio militare prestato dal 10.11.1976, subì ricoveri per gastrite e duodenite bulbare, per cui fruì di licenza di convalescenza, al termine della quale rientrò con giudizio di idoneità.
In data 8.7.1977 decedeva per “leucemia mieloide acuta ed insufficienza renale – collasso cardiocircolatorio, edema polmonare, leucosi recidiva”.
Le infermità diagnosticate furono ritenute contratte in servizio e dipendenti da causa di servizio sia dal Dirigente del Servizio Sanitario del Reparto di appartenenza sia dalla Commissione Medica Ospedaliera (seduta del 28.12.1977). Di contrario avviso si dichiarava il Collegio Medico Legale, interpellato dal Ministero Difesa, nella seduta del 7.1.1980, ritenendo il servizio prestato di così breve durata da non poter costituire fattore causale nel determinismo della patologia tumorale.
Tale valutazione costituiva fondamento del decreto negativo impugnato con il gravame sottoposto all’esame di questo giudice unico.

DIRITTO

Ad avviso di questo Giudice Unico il ricorso è fondato e meritevole di giuridico accoglimento.
La documentazione sanitaria allegata al fascicolo di causa evidenzia che il giovane militare cominciò ad accusare i primi sintomi della malattia fatale insieme con le affezioni per le quali subì ricovero e fruì di licenza di convalescenza; la sintomatologia non fu adeguatamente analizzata. Le successive valutazioni espresse dagli organi medico-legali interpellati dall’Amministrazione presentano una esclusione con formula dubitativa della dipendenza da c.s. della patologia letale.
La puntuale ed attenta ricostruzione della fattispecie operata dal difensore nella fase dibattimentale ha consentito di dissipare ogni residuo dubbio.
Giova peraltro ricordare che la concessione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario non è legata al mero manifestarsi di una malattia invalidante durante la prestazione del servizio, ma alla provata sussistenza di un concreto nesso etiologico tra le situazioni cui il soggetto possa essere stato esposto per assolvere agli obblighi di servizio e la manifestazione o l’aggravamento dell’infermità. Il servizio viene quindi a rappresentare la condicio sine qua non dell’insorgenza della patologia accertata.

P.Q.M.

Vista la Legge 21.7.2000, n. 205, il Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e per l’effetto riconosce il diritto del Michelini al beneficio del trattamento pensionistico indiretto di privilegio previsto dalle disposizioni vigenti integrato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo le disposizioni vigenti, giusta la pronuncia della Corte Costituzionale n.136 del 9-17 maggio 2001.
Manda alla Segreteria di notificare la presente sentenza all’Amministrazione resistente per gli adempimenti di competenza.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia, nell’udienza del 17 luglio 2001.

Il Giudice Unico
F.to Cons. Dott. Antonio Frittella

Sentenza N. 1425/01